Per La Legge, La Fondazione Non è Obbligata

 

 

 

Esiste un diritto assoluto a ottenere l'autentica? 

Per la legge la fondazione non è obbligata

Questo il fatto: Tizio aveva acquistato un’opera d’arte di Lucio Fontana da Caio che a sua volta l’aveva ricevuta dal maestro e aveva chiesto alla Fondazione Fontana di autenticarla e inserirla nel catalogo, ma quest’ultima si era rifiutata in quanto – a suo dire – il dipinto era stato irrimediabilmente compromesso nel corso di un incidente in cui era finito su un altro telaio con pittura ancora fresca, lasciando tracce sulla prima. In seguito al rifiuto, nel 2018 Tizia adiva il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, che disponeva una perizia tecnica dalla quale risultava che la pittura era rimasta attaccata al telaio senza precedenti adesivi quindi accertava che il dipinto era autentico perché l’opera era stata creata in ogni sua parte dall’artista. Entrambe le parti proponevano ricorso in Cassazione. Esiste un diritto assoluto a ottenere l’autentica di un’opera d’arte? Tale diritto è tutelabile erga omnes (ossia, nei confronti di chiunque), a prescindere, quindi, dall’esistenza di un rapporto obbligatorio in cui si ravvisi un inadempimento o un illecito? A queste domande ha dato una risposta la I Sezione della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3231 del 9 febbraio 2025, ribaltando l’orientamento delle precedenti pronunce e stabilendo sostanzialmente due principi. In primis, il tribunale può intervenire quando ci sia un danno concreto rappresentato da una mancata vendita o ci siano controversie sul corrispettivo, ma non per risolvere un dubbio circa l’autenticità. In altre parole non è ammissibile l’azione di accertamento di autenticità dell’opera d’arte quando non ci sia un interesse concreto e attuale connesso: tale azione deve essere prodromica ad un’azione risarcitoria, di risoluzione o di annullamento contrattuale. In secondo luogo, quand’anche il tribunale dovesse riconoscere l’autenticità di un’opera d’arte, una fondazione non può essere obbligata a inserirlo nel catalogo ufficiale. Tale principio si basa sull’esclusione che ci possa essere un interesse della collettività a vedere inserito nel catalogo quell’opera dichiarata autentica, perché non è un bene costituzionalmente tutelato che peraltro dovrebbe prevalere su quello della manifestazione del pensiero, questo sì riconosciuto dall’art. 21 della Costituzione, di cui la Fondazione – ente morale privato – è titolare e “non è in possesso di alcun potere pubblicistico di attestazione o certificazione di qualsivoglia qualità o valore riguardo a beni artistici lato sensu“. Pertanto, qualsiasi fondazione non ha nessuna obbligazione contrattuale nei confronti del proprietario dell’opera, vale a dire che non è vincolata a esprimere un parere sulla sua autenticità e/o a inserire l’opera nel catalogo.

 

 

 

 

 

 

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