Che cosa prevede il diritto d’autore quando l’autore non si trova
Di Gabriele Dalle Luche, Paolo Garfagnini
Le opere d'arte orfane rappresentano una particolare categoria giuridica che indica quelle ancora protette dal diritto d'autore, di cui quest'ultimo o gli aventi diritto risultano sconosciuti o irreperibili, nonostante una ricerca diligente.
Nella U.E. la materia è disciplinata dalla Direttiva 2012/28/UE, volta a facilitare la digitalizzazione e la diffusione delle opere orfane, nel rispetto del diritto d'autore. Ciò permette principalmente a biblioteche, musei, archivi e istituzioni educative, favorendone la tutela e la fruizione pubblica.
L'Italia ha recepito la Direttiva con il Decreto Legislativo 163/2014. In sintesi, prevede: - ricerca diligente: per definire un'opera orfana, biblioteche, musei, archivi e istituzioni educative devono svolgere una ricerca approfondita e accurata per identificare o rintracciare l'autore o gli aventi diritto (con modalità e attraverso le fonti previste dall’art. 69-quater L. 633/41 e seguenti); - utilizzo consentito: le istituzioni culturali possono utilizzare le opere orfane esclusivamente per scopi non commerciali (digitalizzazione, conservazione, restauro e messa a disposizione del pubblico); - comparsa dell’autore: se emerge il titolare dei diritti può rivendicarli e ha diritto a un equo compenso per l'uso già effettuato dell'opera. Tutti i paesi dell'U.E. hanno recepito la direttiva con normative nazionali simili a quella italiana. I risultati di queste ricerche devono essere registrati nella banca dati europea gestita dall’Euipo.
Gli Stati Uniti hanno tentato più volte di adottare una normativa simile (per esempio con l'Orphan Works Act), ma questi tentativi non hanno mai raggiunto un'approvazione definitiva. La questione viene gestita principalmente tramite la dottrina del Fair Use e la giurisprudenza sviluppatasi nel tempo: approccio case by case.
Nonostante la normativa richiamata, purtroppo, tutto questo materiale è destinato a rimanere sconosciuto e inutilizzato un tesoro costituito da innumerevoli opere d'arte. Il problema, infatti, è l'attuazione della legge; di fatto, i vari siti e registri da consultare, in parte non funzionano o non vengono implementati (un esempio per tutti: il link internet “opereorfane.beniculturali.it” indicato dal Ministero per la verifica non funziona!).