Proviamo a far chiarezza

Siae: diritto di seguito e diritto di riproduzione 

di Leonardo Dell'Innocenti, Rossella Bruno
Gentile avvocato,
desidero sapere se una galleria d’arte
è tenuta a pagare la Siae quando pubblica su una rivista cartacea, per scopi pubblicitari, un’opera comprata regolarmente e per la quale ha già onorato il pagamento del diritto di seguito. Chiedo inoltre se tale onere è dovuto anche in caso di pubblicazione online sul sito della galleria di opere con gli stessi requisiti di qui sopra. Grazie.

A.S. Roma

In primo luogo è opportuno fare alcune precisazioni in materia di diritto di seguito e del relativo compenso spettante a Siae. Il diritto di seguito, seppur introdotto con la Legge 633/1941, ha trovato effettiva applicazione, all’interno della legislazione italiana, con il Decreto Legislativo del 13 Febbraio 2006 n. 118. A Siae è affidato in regime di monopolio il compito di incassare il compenso per tale diritto per tutti gli artisti, anche se non associati ad essa. Tale diritto configura quale riconoscimento agli autori di arti visive ed ai loro eredi - per 70 anni dalla morte dell’artista - al fine di consentire loro di seguire la fortuna delle proprie opere anche dopo averle vendute così da poter partecipare ad un eventuale incremento del loro valore. Condizione, al fine dell’applicazione del diritto di seguito, è che le vendite, successive alla prima alienazione effettuata direttamente dall’autore, comportino l’intervento di un professionista del mercato dell’arte - galleria, casa d’asta o commerciante d’arte - in qualità di venditore, acquirente o intermediario e siano concluse al prezzo di vendita non inferiore ad Euro 3.000,00. L’unica eccezione è data dalla stock exemption: il diritto di seguito non si applica quando l’opera è stata acquistata direttamente dall’autore da parte del professionista nei tre anni precedenti ed il prezzo dell’opera, al netto dell’IVA, è compreso tra 3.000,00 e 10.000,00 Euro. Inoltre lo stesso ente monopolistico Siae fornisce un vademecum in cui chiarisce una molteplicità di aspetti sul corretto funzionamento dei rapporti tra le parti coinvolte nelle transazioni relative al diritto di seguito: in particolare specifica l’obbligo a carico del professionista del mercato dell’arte di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto a titolo di depositario nonché l’obbligo di versare il relativo importo a Siae entro il termine di novanta giorni dall’effettuazione della vendita. Pertanto, le gallerie d’arte, secondo le modalità sovra esposte, sono tenute, in relazione al diritto di seguito al pagamento del compenso all’ente Siae. Mentre, in materia di diritto di seguito, le linee di guida sono ben definite, lo stesso non può dirsi sull’utilizzazione del diritto alla riproduzione delle opere degli artisti rappresentati dalle gallerie. Ebbene va precisato che, Ex Art. 13 della Legge 633/1941 sul diritto d’autore, l’acquirente o il possessore di un’opera d’arte non acquisisce automaticamente il diritto di riprodurla o copiarla, ma è opportuno che tale facoltà sia concordata con l’autore o chi ne può disporre qualora questi sia deceduto, mi riferisco ad eredi ed archivi d’artista. Con l’acquisto si trasferisce esclusivamente il diritto di proprietà. Il mio consiglio è quello di inserire, all’interno del contratto di compravendita, una clausola che preveda espressamente la cessione del diritto di riproduzione dell’opera; in quanto, in caso di mancata cessione, l’artista potrebbe richiedere l’autorizzazione, in caso di iscrizione, mediante la Siae. Per quanto riguarda la pubblicazione su una rivista d’arte cartacea, data la mancanza di una normativa nonché di un vademecum specifico come per il diritto di seguito, dobbiamo procedere con alcune importanti considerazioni. In primis la galleria che decida di riprodurre una propria opera all’interno di una rivista cartacea dovrà necessariamente confrontarsi con il diritto di cronaca: l’art. 65 della Legge 633/1941 comma 2 sancisce che “la riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore, se riportato.” In conclusione, il gallerista non è soggetto al pagamento del diritto d’autore in caso di pubblicazione di opere d’arte su una rivista cartacea in concomitanza di una mostra, di un evento in corso; trattandosi di recensione o informativa. Mentre la sola pubblicazione di un’opera ai fini pubblicitari della galleria d’arte stessa, si deve confrontare con le  dimensioni della riproduzione dell’opera (Cassazione-Ordinanza 4038/2022) nonché con il diritto allo sfruttamento economico dell’opera che, in realtà, andrebbe già ricompreso nel diritto di seguito, per cui il compenso spettante a Siae è ampiamente disciplinato. Tutti aspetti oggetto di odierno confronto tra l’Associazione Nazionale Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea e l’ente monopolistico Siae, dato che solo da breve tempo molti galleristi, senza alcun preavviso, stanno ricevendo la richiesta del pagamento dei diritti per le immagini delle opere pubblicate, anche online dove risulta molto più difficile argomentare l’assenza di scopi di lucro nell’utilizzazione delle opere all’interno del sito online della propria galleria. Circostanza sempre più frequente nell’epoca postcovid e per il quale sarebbe necessario un ulteriore approfondimento giuridico.
 

Potete rivolgere le vostre domande a: redazione@awartmag.com

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